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DLGS 48/20: CHE COSA DOVRANNO CONTENERE I NUOVI APE PER ESSERE ALLEGATI AD UN ATTO NOTARILE?

Importati novità per l’Attestato di Prestazione Energetica: metodi di calcolo, requisiti professionali, sanzioni, sopralluogo obbligatorio, catasto degli APE.

Vediamo insieme tutte le novità previste dalla nuova normativa entrata in vigore.

Dall’11 giugno 2020 è entrato in vigore il D. Lgs 48/2020 che introduce diverse novità ma, quella che più tocca da vicino l’ambito notarile, è quella contenuta nell’articolo 9 lett d) che modifica l’art. 6 del DL 192/2005 e più precisamente che introduce lobbligo di indicare nell’APE la data del sopralluogo e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o di un suo delegato. 

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Nell’attesa che il modello APE venga aggiornato, il soggetto certificatore in tutti gli APE redatti dall’11 giugno 2020, avrà cura di inserire nel campo note la data del sopralluogo e del verbale, in caso contrario senza l’indicazione di questi dati (oltre all’indicazione del suggerimento sull’intervento migliorativo, obbligatoria già da diverso tempo) l’APE non potrà essere allegato all’atto notarile di trasferimento a titolo oneroso.

Altra annosa questione è quella degli APE condominiali, già previsti dalla normativa nazionale, ma non consentiti dalle diverse Leggi Regionali.

Alla luce dell’entrata in vigore del “super ecobonus del 110%” per lavori migliorativi dell’efficienza energetica si presuppone che molti condomìni usufruiranno dell’agevolazione e, la domanda sorge quindi spontanea: poiché gli interventi comporteranno una variazione della prestazione energetica dell’edificio nella sua globalità e di conseguenza anche delle singole unità immobiliari che lo compongono, i proprietari delle diverse unità immobiliari dovranno far redigere ciascuno un nuovo APE o si potrà predisporre un APE condominiale? 

Attendiamo con pazienza che le Regioni deliberino...